Art. 14.
(Raggruppamenti di imprese).

      1. Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
      2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti dei dispositivi che

 

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sono forniti da ciascuna impresa raggruppata e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina stabilita dal presente articolo.
      3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'ente di tutte le imprese raggruppate.
      4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza a una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
      5. Il mandato di cui al comma 4 è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'ente.
      6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi del committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia il committente può fare valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
      7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
      8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il committente ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o con altra in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che è designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
      9. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale,
 

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in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione direttamente o per mezzo delle altre imprese mandanti.